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Albo: affidamento bancario è unico strumento per dimostrare la capacità finanziaria

Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato mediante l’affidamento bancario, quale unico strumento idoneo, per tutte le categorie di iscrizione.

Se il decreto 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – all’art. 11, comma 2 prevedeva che “La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta”, il decreto del 3 giugno 2014, n. 120, che ha abrogato il precedente regolamento, ha modificato la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, all’art. 11, c. 2, che così dispone: “ La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari”. Si elimina, quindi, il generico riferimento alle referenze bancarie e si impone l’affidamento bancario, onde dimostrare la capacità finanziaria. Quindi, uno strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari.

Già con la deliberazione del 3 novembre 2016, recante “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5” si era disposto che la capacità finanziaria fosse dimostrata mediante attestazione di affidamento bancario.

Con la circolare n. 150 del 26 settembre scorso, recante “Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014”, il Comitato Nazionale chiarisce che la dimostrazione della capacità finanziaria può essere dimostrata per tutte le categorie di iscrizione solo tramite affidamento bancario, quindi anche per l’iscrizione nelle categorie 8,9 e 10.

 

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